IL TRIBUNALE Ritornato in sala udienza il tribunale sull'eccezione di incostituzionalita' dedotta dalla difesa del Lanzetti Antonio, R I L E V A Secondo la disciplina del giudizio abbreviato, presupposti imprescindibili per tale rito sono sia la richiesta dell'imputato che il consenso del p.m., per cui non sembra possibile la lettura suggerita da uno dei difensori che renderebbe superflua una denuncia di incostituzionalita' dell'art. 440, primo comma, del c.p.p., secondo cui il giudice potrebbe disporre il giudizio abbreviato, se ritiene il processo definibile allo stato degli atti, sulla sola richiesta dell'imputato ed in presenza del dissenso del p.m. In tali sensi appare infatti chiaro il pensiero del legislatore nell'art. 247, terzo comma, norme transitorie, ove e' previsto, in assenza del consenso del p.m. che il giudice ordini procedersi nelle forme ordinarie, dovendosi pertanto ritenere indispensabile il consenso del p.m., deve rispondersi al quesito se sia costituzionalmente legittimo e non in violazione della norma di cui all'art. 24 della Costituzione, il potere del p.m. di negare immotivatamente ed insindacabilmente il proprio consenso al giudizio abbreviato come sembra prevedere l'art. 438, primo comma, del c.p.p. La risposta sembra negativa perche' un dissenso immotivato ed insindacabile del p.m. potrebbe violare lo spirito della norma di cui all'art. 438 del c.p.p in redazione all'art. 247, terzo comma, norme transitorie, in quanto pur in presenza di una situazione processuale che consenta di definire il processo allo stato degli atti, il diniego del p.m., potrebbe concretare un mera volonta' dello stesso p.m. di prendere inoperabile la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, del c.p.p. per ragioni estranee a quelle sottese alle norme del rito abbreviato, quali il giudizio di non meritevolezza del premio da parte di un imputato, attesa al gravita' del fatto, la personalita' dell'imputato stesso e simili.